Il corso RLS 32 ore è disciplinato dall’art. 37 comma 10 e 11 del D.Lgs. 81/08, correttivo dal D.Lgs. 106/09. L'Art. 2 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".
L’RLS deve ricevere una formazione adeguata in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, acquisendo le conoscenze necessarie relative ai rischi lavorativi e le competenze circa le tecniche di controllo e prevenzione degli stessi.
L’RLS deve essere nominato in ogni attività lavorativa dove sono presenti lavoratori, nelle aziende fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori viene eletto dai lavoratori al loro interno, mentre nelle aziende con oltre 15 dipendenti, viene eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali dell’azienda.
Destinatari: rls - Modalità, durata e contenuti specifici della formazione del RLS sono specificati all’interno del D.lgs. n.81/08 e successive modifiche, art. 37 commi 10 e 11 e art.47.
Finalità Formative: Il corso mira a trasmettere ad ogni RLS formazione adeguata
Attestazioni di Frequenza: Ogni partecipante riceverà, previo sostenimento di un test superato con esisto positivo, un attestato. L'attestazione di abilitazione e di frequenza, redatto sulla base del verbale finale della prova pratica e viene rilasciato ad ogni partecipante che abbia frequentato almeno il 90% del monte ore.
Durata complessiva del corso: 4 O 8 ore
Contenuti del corso minimi:
I corsi vengono differenziati a seconda della platea e della necessità