Il rischio di incendio non ha sempre la stessa entità all'interno di ogni azienda.
È nata, dunque, la necessità di stabilire una classifica del rischio secondo criteri precisi indicati nell'Allegato I al Decreto Ministeriale 10/03/1998.
LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO INCENDIO BASSO:
- possibilità di incedio scarse;
- presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità;
- probabilità di propagazione limitata.
LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO INCENDIO MEDIO:
- possibilità di incendio limitate;
- presenza di alcune sostanze infiammabili;
- probabilità di progazione.
LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO INCENDIO ALTO:
- possibilità di incedio forti;
- presenta di sostanze altamente infiammabili;
- probabilità di proparagrazio alta.
Effettuare la valutaizione è un OBBLIGO del Datore di Lavoro. Per identificare il livello di rischio è necessario effettuare una valutazione secondo i criteri stabiliti dalla normativa avvalendosi di personale specializzato.
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